Raccogliere funghi nel rispetto del bosco e della normativa vigente
La Raccolta dei funghi sul Monte Amiata (ed in generale in Toscana) è regolata dalla Legge regionale n.16/99 modificata dalla Legge regionale n. 58/2010 in vigore dal 1° gennaio 2011 ed è consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità di cui alla suddetta legge.
In collaborazione con il Consorzio Forestale dell’Amiata abbiamo redatto questa uscita al fine di fare chiarezza, informare e rendere così la raccolta sicura. La nostra rubrica ha infatti il principale obiettivo di supportare chi sceglie il Monte Amiata come destinazione turistica ed anche i locali che vogliono vivere il bosco in maniera rispettosa e consapevole. Gli argomenti riguarderanno autorizzazioni necessarie per la raccolta, quantitativi massimi, aree di raccolta, modalità.
Saranno pubblicati un approfondimenti nella prossima uscita a cura dei nostri micologi.
Autorizzazione
La raccolta dei funghi sul Monte Amiata (ed in generale in tutta la Regione Toscana) è sottoposta a specifica autorizzazione, valida in tutta la Toscana.
Tutti devono munirsi di autorizzazione.
Fanno eccezione
- i residenti dei comuni del Monte Amiata che vogliano raccogliere, entro determinati limiti di quantità, all’interno del solo territorio del proprio Comune
- i titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità
Per avere informazione sulle modalità di rilascio dell’autorizzazione, sulle tariffe da versare e sui limiti di raccolta associati alla propria autorizzazione, far riferimento all’articolo Autorizzazioni e Limiti per la Raccolta dei Funghi sul Monte Amiata
Dove e Come raccogliere
Le persone munite di autorizzazione possono raccogliere funghi nelle quantità e modalità previste dalla normativa vigente.
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi.
- Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.
- Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica
- Il limite di raccolta giornaliero per persona pari a 3 kilogrammi, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore. Per approfondimenti vedi l’articolo Autorizzazioni e Limiti per la Raccolta dei Funghi sul Monte Amiata.
Divieti
A seguire i divieti prevista dalla normativa sulle modalità di raccolta.
- E’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
- due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
- E’ vietata la raccolta dell’ Amanita cæsarea (ovolo buono) quando non sono visibili le lamelle
- E’ vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie
- E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica; i funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aerati, atti a diffondere le spore
- E’ vietata la raccolta dal 1° Settembre al 31 Ottobre nei castagneti da frutto su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni presenti nel fondo.
- E’ vietata la raccolta nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi (salvo che ai proprietari o possessori) anche se privi di recinzioni.
- E’ vietata, per motivi di sicurezza, ed in linea con il codice della strada, la raccolta nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate
- E’ vietata nelle area boscate rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno
- E’ vietata la raccolta nelle riserve naturali e aree protette. In questi casi la raccolta può essere concessa dai soggetti gestori sulla base di specifici regolamenti diversi dalla legge ragionale
Aree Protette del Monte Amiata
Per la raccolta funghi in Parchi o Riserve Naturali occorre prendere visione dei regolamenti presso i singoli enti.
Attualmente le aree protette del Monte Amiata sono:
COMUNE | RISERVA NATURALE (ENTE GESTORE) |
ARCIDOSSO | Monte Labbro (Provincia di Grosseto) |
CASTELL’AZZARA | Monte Penna (Provincia di Grosseto) |
CINIGIANO | Poggio all’Olmo (Provincia di Grosseto) |
ROCCALBEGNA | Rocconi – Pescinello (Provincia di Grosseto) |
SANTA FIORA | Bosco SS. Trinità Selva (Provincia di Grosseto) |
SEMPRONIANO | Rocconi (Provincia di Grosseto) |
PIANCASTAGNAIO | Pigelleto (Provincia di Siena) |
Sanzioni
Il mancato rispetto della normativa comporta procedimenti sanzionatori.
Un’esperienza vera
Raccogliere funghi sul Monte Amiata è un’esperienza vera se vissuta con consapevolezza e rispetto.
Ricordiamo per concludere che un abbigliamento adatto alle condizioni meteo e all’ambiente che si intende visitare, un’adeguata preparazione fisica, la conoscenza del territorio, unite a prudenza e attenzione, possono contribuire a evitare incidenti anche seri.
Sono disponibili guide e micologi che possono supportarci in questo e rendere la raccolta un vero e proprio momento di scoperta del territorio e delle sue ricchezze. Ma di questo ed altro parleremo nella prossima uscita.
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